Ordinaria e straordinaria: chi decide cosa
La manutenzione ordinaria delle parti comuni e i servizi comuni rientrano nei compiti dell’amministratore, che riscuote i contributi ed eroga le spese necessarie (art. 1130 c.c.). I lavori straordinari li decide l’assemblea, con le maggioranze previste dalla legge.
Per le riparazioni straordinarie di notevole entità servono sempre la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio, anche in seconda convocazione (art. 1136 c.c.).
Fornitori scelti, non ereditati
Pulizie, giardinaggio, ascensori, portierato: rivediamo i contratti in essere, chiediamo offerte alternative quando conviene e contestiamo i disservizi. Ogni scelta viene motivata in assemblea.
Risparmio energetico
Quando l’edificio lo permette, portiamo in assemblea proposte per ridurre i consumi, per esempio sull’illuminazione delle parti comuni o sugli impianti, con costi e tempi di rientro spiegati in modo chiaro.
Domande frequenti
Chi decide i lavori straordinari?
L’assemblea. Per le riparazioni straordinarie di notevole entità servono la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi), anche in seconda convocazione (art. 1136 c.c.).
Quanti preventivi chiedete?
Per i lavori straordinari ne confrontiamo più d’uno, a parità di capitolato, così l’assemblea sceglie su basi omogenee.
Chi controlla che i lavori siano fatti bene?
Seguiamo il cantiere e verifichiamo il risultato prima del saldo; per i lavori più importanti l’assemblea può nominare un direttore dei lavori.