Un conto intestato al condominio, sempre
La legge chiede che le somme ricevute dai condomini e quelle pagate per conto del condominio passino da un conto corrente, bancario o postale, intestato al condominio (art. 1129 c.c.). Non c’è mescolanza con altri conti: ogni movimento è tracciabile.
Ogni condomino può vedere i documenti giustificativi di spesa in qualsiasi momento e averne copia a proprie spese (art. 1130-bis c.c.).
Il rendiconto: tre documenti che si leggono insieme
Il rendiconto condominiale è composto dal registro di contabilità, da un riepilogo finanziario e da una nota sintetica che spiega la gestione e le questioni ancora aperte (art. 1130-bis c.c.). Lo prepariamo perché sia comprensibile anche a chi non fa questo di mestiere.
L’assemblea per approvarlo va convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio (art. 1130 c.c.). La documentazione contabile si conserva per dieci anni dalla registrazione.
Le quote non pagate
Salvo che l’assemblea lo dispensi espressamente, l’amministratore deve agire per riscuotere le somme dovute entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio in cui il credito è compreso (art. 1129 c.c.). Prima dei solleciti formali, una telefonata risolve spesso più di una lettera.
Domande frequenti
Posso vedere le fatture e i documenti di spesa del condominio?
Sì. Ogni condomino può prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in qualsiasi momento ed estrarne copia a proprie spese (art. 1130-bis c.c.). Basta chiederci un appuntamento.
Come si ripartiscono le spese?
In base alle tabelle millesimali del condominio e alle regole del codice civile e del regolamento: ci sono spese che si dividono per proprietà, altre per uso (come ascensore e scale). Nel preventivo trovi il riparto di ogni voce.
Per quanto tempo si conservano i documenti contabili?
Per dieci anni dalla data della registrazione (art. 1130-bis c.c.).