Quando e come si convoca l’assemblea
L’amministratore convoca l’assemblea almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto (art. 1130 c.c.) e ogni volta che serve. Può chiederla anche un gruppo di condomini: ne bastano due che rappresentino un sesto del valore dell’edificio (art. 66 disp. att. c.c.).
L’avviso di convocazione indica ordine del giorno, luogo e ora, e deve arrivare almeno cinque giorni prima della data della prima convocazione, con raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano (art. 66 disp. att. c.c.).
Il verbale e le delibere
Le decisioni vanno nel registro dei verbali (art. 1130 c.c.). Chi era assente, dissenziente o astenuto può impugnare una delibera contraria alla legge o al regolamento entro trenta giorni: per gli assenti il termine parte dalla comunicazione della delibera (art. 1137 c.c.). Per questo inviamo il verbale a tutti, subito.
Un riferimento, non un centralino
Guasti, rumori, spazi comuni, lavori: le segnalazioni arrivano a noi e restano tracciate finché non sono risolte. Nelle controversie tra condomini proviamo prima a trovare un accordo, nel rispetto del regolamento.
Domande frequenti
Con quanto anticipo deve arrivare la convocazione?
Almeno cinque giorni prima della data fissata per l’assemblea in prima convocazione, con raccomandata, PEC, fax o consegna a mano (art. 66 disp. att. c.c.).
Non ero in assemblea: come so cosa è stato deciso?
Ricevi il verbale con le delibere. Da quel momento hai trenta giorni per impugnare una delibera che ritieni contraria alla legge o al regolamento (art. 1137 c.c.).
Posso chiedere io un’assemblea?
Sì, se la richiesta arriva da almeno due condomini che rappresentano un sesto del valore dell’edificio. Se l’amministratore non la convoca entro dieci giorni, possono convocarla direttamente i richiedenti (art. 66 disp. att. c.c.).